Cosa fare in caso di sinistro stradale da omessa vigilanza preventiva della pericolosità del manto stradale da parte del gestore della strada (Pubblica Amministrazione)
In caso di sinistro stradale i gestori delle Strade ora non possono più affermare - a loro discolpa - che la condotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito anche nel caso in cui l'avvallamento e/o l'insidia stradale che ha causato l'incidente fosse percepibile per dimensione e/o per l'orario diurno in cui è avvenuto lo stesso.
I gestori/custodi delle strade non sono quindi più esenti da responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.; tale principio è ormai assodato secondo la giurisprudenza di legittimità e da ultimo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, con l'ordinanza n. 13729 del 02/05/2022.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità del Comune per danni a persone e a cose dovute a una caduta da bicicletta causata da un avvallamento presente nella strada; a meno che il Comune, infatti, non provi che tale insidia si fosse appena creata questo dovrà risarcire dai danni arrecati dal proprio comportamento omissivo.
Avv. Davide Lovato